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Sez. 5, Sentenza n. 6105 del 13/03/2009 (Rv. 607351 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Richiesta di interpretazione alla Corte di Giustizia CE - Obiettiva incertezza normativa ex art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sussistenza - Fattispecie in materia di dichiarazione IVA di gruppo.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607351-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Ricorre l'incertezza normativa oggettiva, quale causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando, pur non sussistendo incertezza sull'interpretazione della disciplina interna, vi sia stata necessità di richiedere un'interpretazione della Corte di Giustizia mediante il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE. (Fattispecie in materia di dichiarazione IVA di gruppo, in cui la S.C. ha dichiarato non dovute le sanzioni nonostante la formale violazione del d.m. 13 dicembre 1979, avendo rimesso gli atti alla Corte di Giustizia al fine di interpretare tale provvedimento in relazione alla sua compatibilità con il diritto comunitario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, DM Finanze 13/12/1979 art. 2, DM Finanze 13/12/1979 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)