Sez. 1, Sentenza n. 100 del 11/01/1985 Cc. (dep. 19/02/1985) Rv. 167977 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DINIEGO - FONDATO SULLA GRAVITÀ DEL FATTO E SULLA CAPACITÀ A DELINQUERE DEL CONDANNATO - LEGITTIMITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DINIEGO - FONDATO SULLA GRAVITÀ DEL FATTO E SULLA CAPACITÀ A DELINQUERE DEL CONDANNATO - LEGITTIMITÀ.*
La liberazione condizionale è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, implicando oltre all'immediata liberazione, la Estinzione, sia pure differita, della pena. Da ciò deriva che essa non può non ricollegarsi al reato ed al suo autore e quindi le condizioni di operatività, richieste dalla legge non sono sufficienti, dovendo concorrere la libera Determinazione del giudice, la quale è condizionata dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed in particolare dalla gravità dei reati commessi e dalla capacità a delinquere dimostrata dal colpevole. (Conf mass n 159145; (contra mass n 154500).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)