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Sez. 1, Sentenza n. 4594 del 26/10/1977 (Rv. 388202 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI - TERMINE - INOSSERVANZA - PRECLUSIONE DI ULTERIORE ATTIVITA ISTRUTTORIA E DELLA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388202-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI - TERMINE - INOSSERVANZA - PRECLUSIONE DI ULTERIORE ATTIVITA ISTRUTTORIA E DELLA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - INSUSSISTENZA.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'Obbligo del ricorrente di depositare presso la cancelleria del tribunale adito anche 'gli Atti ed i documenti del processò, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda, previsto dall'art 82 terzo comma del DPR 16 maggio 1960 n 570 (nel testo fissato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147), non importa preclusione al compimento di ulteriore attivita istruttoria ed alla produzione di nuovi documenti da parte del ricorrente medesimo, tanto nel corso del procedimento di primo grado quanto in grado d'appello secondo i principi dettati in proposito dal codice di rito (artt 184 e 345 cod proc civ). (Conf 4186/75, mass n 378534; (Conf 2855/72, mass n 360570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)