Sez. 1, Sentenza n. 327 del 14/01/1980 (Rv. 403712 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ATTI E DOCUMENTI DEL PROCESSO - OBBLIGO DI DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ENTRO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA - FACOLTA DI PRODUZIONE DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ED IN FASE DI APPELLO - PERSISTENZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ATTI E DOCUMENTI DEL PROCESSO - OBBLIGO DI DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ENTRO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA - FACOLTA DI PRODUZIONE DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ED IN FASE DI APPELLO - PERSISTENZA.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'Obbligo del ricorrente, ai sensi dell'art 82 terzo comma del DPR 16 maggio 1960 n 570 (nel testo fissato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147), di depositare presso la cancelleria del tribunale adito gli Atti ed i documenti del processo, ivi compreso il certificato comprovante la sua qualita di elettore, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda, non preclude la facolta di produrre i documenti medesimi nel corso del procedimento di primo grado ed in fase di appello, a norma e nei limiti degli artt 184 e 345 cod proc civ. (V 4594/77, mass n 388202; (V 2780/77, mass n 386421; (V 4186/75, mass n 378534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)