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Sez. 1, Sentenza n. 4186 del 19/12/1975 (Rv. 378534 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI - TERMINE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ULTERIORE ATTIVITA ISTRUTTORIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378534-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI - TERMINE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ULTERIORE ATTIVITA ISTRUTTORIA - AMMISSIBILITA.*

Nel contenzioso elettorale, l'Obbligo del ricorrente di depositare, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, anche 'gli Atti e i documentì del processo, non importa preclusione di ulteriore attivita istruttoria, da parte del ricorrente medesimo, sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di appello. (Conf 2855/72, mass n 360570).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)