Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 04/12/1976 (Rv. 383258 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - IN GENERE - DANNI CONSEGUENTI - RESPONSABILITA DEL CONDOMINO QUALE CUSTODE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - IN GENERE - DANNI CONSEGUENTI - RESPONSABILITA DEL CONDOMINO QUALE CUSTODE.*
Il condominio di un edificio, quale custode degli impianti comuni (nella specie, rete fognaria), risponde dei danni da questi provocati (nella specie al conduttore di un terraneo di proprieta di un condominio), ai sensi e nei termini di cui all'art 2051 cod civ, ancorche i danni medesimi derivino da vizi costruttivi comportanti la concorrente responsabilita di terzi. (V 2412/74, mass n 370807; (V 785/71, mass n 350612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)