Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 02/07/1996 Cc. (dep. 26/09/1996) Rv. 205696 - 01
Ordinamento giudiziario - In genere | Collegio per i reati ministeriali - Funzioni - Comprendono anche quella di provvedere, previa celebrazione dell'udienza preliminare, sulla richiesta di rinvio a giudizio.
Ordinamento giudiziario - In genere
Le funzioni attribuite dalla legge allo speciale collegio per i reati ministeriali previsto dall'art. 7 della legge Cost. 16 gennaio 1989 n. 1 comprendono anche quella di provvedere, previa celebrazione dell'udienza preliminare, sulla richiesta di rinvio a giudizio, dovendosi escludere, dal complessivo esame del quadro normativo delineato dalla citata legge costituzionale n. 1/1989 e dalla legge ordinaria di attuazione 5 giugno 1989 n. 219, che detta funzione spetti al giudice per le indagini preliminari, né ostando a tale conclusione l'eventuale situazione di incompatibilità che potrebbe determinarsi nel caso per cui, nel corso delle indagini preliminari, siano stati adottati provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, posto che, in detta eventualità, ben potrebbero trovare applicazione gli ordinari istituti processuali dell'astensione e della ricusazione, attesa anche la presenza, espressamente prevista dalla legge, di tre membri supplenti, oltre ai tre effettivi, sì che sarebbe sempre possibile provvedere alle necessarie sostituzioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge 05/06/1989 num. 219 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)