Sez. 6, Sentenza n. 564 del 17/02/1999 Cc. (dep. 09/04/1999) Rv. 213670 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA | Collegio per i reati ministeriali di cui all'art. 7 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 - Funzioni di giudice dell'udienza preliminare - Sussistenza - Incompatibilità dei giudici con l'attività d'indagine svolta in precedenza - Esclusione - Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - RESPONSABILITÀ: GIUDIZI DI ACCUSA
L'art. 7 della l. 16 gennaio 1989, n. 1 ha istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello un organo specializzato della giurisdizione ordinaria con competenza a svolgere attività di indagine e con il potere decisionale riguardo all'archiviazione relativamente ai reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri. Peraltro, allo stesso organo sono attribuiti anche poteri decisori in ordine al rinvio a giudizio all'esito della udienza preliminare, come si deduce dalla legge anzidetta il cui art. 9, comma quarto, prevede che il collegio per i reati ministeriali, dopo la concessione dell'autorizzazione a procedere deve "continuare" il procedimento secondo le norme ordinarie, assumendo, cioè, le funzioni di giudice dell'udienza preliminare. In tale attività non è ravvisabile alcuna incompatibilità del collegio per i reati ministeriali, ex art. 34 cod. proc. pen., per l'attività svolta in precedenza, sia perché, nella materia, le incompatibilità sono regolate dall'art. 11 della legge che non la prevede per l'ipotesi di che trattasi, sia perché, comunque, una tale situazione potrebbe solo ricorrere per il giudice che decide sul merito e non per il giudice dell'udienza preliminare che decide sull'istanza di rinvio a giudizio del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 9 com. 4, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)