Sez. 5 - , Sentenza n. 28060 del 24/11/2017 (Rv. 646225 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | – Atto di accertamento - Motivazione "per relationem" a processo verbale notificato al contribuente – Ulteriore richiamo ad atti conosciuti dal contribuente – Doppia motivazione “per relationem” - Legittimità – Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione dell'atto d'imposizione tributaria, l'onere dell'Ufficio di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione "per relationem", qualora il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto assolto l'onere motivazionale mediante richiamo a processo verbale di constatazione richiamante bolle di accompagnamento della merce acquistata dal contribuente, in quanto da lui conoscibili).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)