Sez. 5, Sentenza n. 4523 del 21/03/2012 (Rv. 622113 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione "per relationem" - Rinvio ad un atto già noto al contribuente - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a richiesta di pagamento facente rinvio ad atto confluito nel procedimento penale a carico del contribuente e relativo alle medesime vicende.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di provvedimento amministrativo di imposizione tributaria, la motivazione che rinvii alle conclusioni contenute in atti redatti nell'esercizio dei poteri di polizia tributari, già noti al contribuente, non è illegittima, indicando semplicemente che l'Ufficio procedente ha inteso realizzare un'economia di scrittura, la quale non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'atto di richiesta di pagamento di tributi, gravanti su tabacchi lavorati esteri introdotti fraudolentemente nel territorio doganale, a titolo di dazio, imposta di consumo, I.V.A., ed interessi, in relazione ad una somma il cui importo era stato calcolato sulla base di una nota dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato diretta alla Procura della Repubblica, confluita nel procedimento penale a carico del contribuente in relazione alle medesime vicende, e da questi conosciuta, nella quale l'ammontare del tributo evaso per chilogrammo era desumibile procedendo ad una semplice operazione aritmetica di divisione).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 61, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)