Sez. 5, Sentenza n. 12394 del 22/08/2002 (Rv. 557030 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Motivazione "per relationem" - A processo verbale notificato al contribuente - Contenente ulteriore richiamo ad atti non conosciuti dal contribuente - Giudice tributario - Verifica - Oggetto - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In materia di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento disciplinato dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria. Il relativo onere di motivazione, posto a carico dell'amministrazione, può essere assolto "per relationem", mediante il riferimento a elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, come il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza notificato o consegnato al contribuente. Ne consegue che, ove vertesi (come nella specie) in ipotesi, di dedotta "doppia" motivazione "per relationem" dell'atto di accertamento - il quale richiamava un verbale di constatazione effettuato nei confronti della contribuente e ad essa notificato, che, a sua volta, richiamava processi verbali, non conosciuti dalla contribuente, redatti a carico di altri soggetti -, il giudice tributario è tenuto a verificare se gli atti notificati alla contribuente contengano gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria, rivestendo, in caso positivo, il richiamo ad altri verbali di constatazione carattere aggiuntivo e non essenziale; in caso contrario, costituendo l'ulteriore richiamo elemento necessario per l'individuazione della pretesa, la mancata messa a conoscenza dei processi verbali in questione comporta nullità dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)