Sez. 2, Sentenza n. 3767 del 29/12/1971 (Rv. 355593 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - DIRITTO ALLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - DIRITTO ALLA PENSIONE.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale (sent della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971) di alcune parti dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, l'assicurato, indipendentemente dall'attivita svolta, acquista il diritto alla pensione di invalidita quando la sua capacita di guadagno risulti ridotta, per malattia, non piu a meno di un terzo del normale ma a meno della meta.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)