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Sez. 4, Sentenza n. 4551 del 10/02/1999 Ud. (dep. 09/04/1999) Rv. 213482 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO | Dissenso ritenuto ingiustificato - Sentenza - Motivazione - Carenze - Appellabilità da parte del P.M. - Sussistenza - Appellabilità da parte dell'imputato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213482-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice -in primo grado o in appello-, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all'imputato la pena da lui richiesta presenta identità di caratteristiche con quella ex art. 444 e 448, prima parte, cod. proc. pen. e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo ed alle limitazioni decisionali, di cui all'art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza, insite implicitamente nelle richieste dell'imputato. Di eventuali carenze nella istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alle valutazioni dei presupposti della responsabilità potrà, conseguentemente, dolersi la pubblica accusa ma non l'imputato, che in cambio delle rinunce su ricordate ottiene una ulteriore riduzione di pena. (In senso contrario v. la sentenza n. 697 del 2 marzo 1999, imp. Ganz, RV. n. 213483).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)