diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7951 del 03/11/2016 Cc. (dep. 20/02/2017) Rv. 269319 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO | Patteggiamento a seguito di dibattimento ex art. 448 cod. proc. pen. - Motivazione - Necessità di tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti - Dubbio sulla colpevolezza - Assoluzione ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269319-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

In tema di sentenza di applicazione della pena a seguito di istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 448, comma primo, cod. proc.pen., conseguente ad una " piena cognitio", il giudice deve necessariamente tener conto nella motivazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la "condanna " ed all'affermazione dell'assenza di quelli che consentono il proscioglimento; ne consegue che in forza della presunzione di innocenza l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., se sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)