Sez. 1, Sentenza n. 37611 del 04/06/2015 Ud. (dep. 16/09/2015) Rv. 264994 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO | Ingiustificato dissenso del pubblico ministero sulla richiesta dell'imputato - Sentenza di applicazione della pena - Natura - Regime premiale di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. - Applicazione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato, pur essendo fondata su una "plena cognitio" e pur comportando un giudizio di responsabilità che non è invece contenuto nella sentenza di patteggiamento, deve essere comunque accomunata a quest'ultima per i restanti profili di disciplina, posto che il procedimento non è stato definito in forma semplificata per cause non riferibili all'imputato, con la conseguenza che questi ha diritto al trattamento premiale previsto dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., e, quindi, all'esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)