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Sez. L, Sentenza n. 11573 del 26/05/2011 (Rv. 617232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Assunzione a termine - Requisiti concorrenti della temporaneità e specificità - Necessità - Ulteriori condizioni - Inserimento dell'apporto lavorativo con vincolo di necessità diretta nello specifico spettacolo o programma - Necessità - Fattispecie relativa ad attività lavorativa svolta presso la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.
Stato
decisa il 2011-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (art. 1, secondo comma, lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230, come modificato dalla legge 23 maggio 1977, n. 266), non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la nullità dei contratti a termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con congrua e logica motivazione in ordine allo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa ordinaria, continuativa e riferita indifferentemente alle molteplici, e non omogenee, produzioni artistiche allestite dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)