Sez. 4, Sentenza n. 34911 del 10/06/2003 Cc. (dep. 22/08/2003) Rv. 226289 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Valutazione degli elementi favorevoli all'indagato - Rilevanza solo di quelli di natura oggettiva e di fatto.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 292 comma secondo ter cod.proc.pen, in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, va interpretata nel senso che nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo gli elementi di natura oggettiva e di fatto aventi rilievo concludente, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative sugli elementi indiziari e gli assunti assertori e defatigatori; infatti questi ultimi elementi restano assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice "de libertate" opera quando qualifica un quadro indiziario come grave ed in base a tale valutazione applica la misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)