Sez. 6, Sentenza n. 13919 del 28/02/2005 Cc. (dep. 14/04/2005) Rv. 232033 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Valutazione degli elementi favorevoli all'imputato - Limiti.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
La norma di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità , anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)