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Sez. 2, Sentenza n. 292 del 24/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 207137 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Valutazione degli elementi favorevoli all'indagato - Integrabilità in sede di riesame - Possibilità.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207137-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, deve essere coordinata con quella di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., secondo cui il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso; pertanto, anche sotto il profilo riguardante la valutazione degli elementi a favore dell'imputato continua a valere, pur dopo l'introduzione della norma predetta ad opera dell'art. 2 legge 8 agosto 1995 n. 332, il principio della reciproca integrabilità dei provvedimenti genetici e di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)