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Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 20/04/1974 (Rv. 369082 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIZIONE DELLE RATE D'IMPOSTA PAGATE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369082-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIZIONE DELLE RATE D'IMPOSTA PAGATE - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'accertamento della base imponibile e la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta non producono senz'altro l'esaurimento del rapporto tributario, che si ha solo col pagamento o con altro atto estintivo dell'obbligazione relativa, per cui, ove questa sia frazionata in rate periodiche, si avra graduale esaurimento del rapporto con l'adempimento di ciascuna rata. Conseguentemente, in tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, per effetto della declaratoria d'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246, sono ripetibili le rate pagate dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, ed irripetibili quelle pagate anteriormente. (V 2497'73, mass n 365933; 1692'73, mass n 364613; (V 828'73, mass n 363106; 795'73, mass n 363050; (V 762'73, mass n 363008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)