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Sez. 1, Sentenza n. 2497 del 05/10/1973 (Rv. 365933 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE DI IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE O, COMUNQUE, NON ANCORA PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE SUCCESSIVAMENTE - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE A TALE DATA - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365933-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE DI IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE O, COMUNQUE, NON ANCORA PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE SUCCESSIVAMENTE - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE A TALE DATA - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*

In base ai principi insiti negli artt 136 cost e 36 comma 3 l 11 marzo 1953 n 87, la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dello art 25 comma 2 della l 5 marzo 1963 n 246 (attributiva, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore alla entrata in vigore della legge) esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, quantunque iscritte a ruolo, non sono piu dovute le rate di imposta non ancora scadute o, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione di indebito, soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo o della rata di imposta che sia gia avvenuto entro la data predetta, in conformita ad accertamento divenuto definitivo a seguito di concordato tributario, od altrimenti alla data stessa, per non essere stati esperiti contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali, con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art 285 commi uno e tre tu fl, RD 14 settembre 1931 n 1175). (Conf 2107/71, mass n 352822; 3823/69, mass n 344143; 1251/65; 476/63).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 15/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)