Sez. 1, Sentenza n. 1692 del 12/06/1973 (Rv. 364613 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE DEL TRIBUTO NON ANCORA PAGATE - INESIGIBILITA ULTERIORE - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - AZIONE DI RIPETIZIONE - PROPONIBILITA - RATE PAGATE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE DEL TRIBUTO NON ANCORA PAGATE - INESIGIBILITA ULTERIORE - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - AZIONE DI RIPETIZIONE - PROPONIBILITA - RATE PAGATE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA.*
La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art 25 della legge 5 marzo 1963 n 246, concernente l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, mentre rende inesigibili le rate del tributo non ancora pagate prima della data di pubblicazione della sentenza medesima e mentre autorizza l'Azione di ripetizione d'indebito delle somme pagate dopo la pubblicazione, non spiega effetto relativamente alle somme pagate anteriormente in conformita di accertamento tributario divenuto definitivo alla data stessa. (Conf 2576/72, mass n 360101; 2574/72, mass n 360099; (Conf 2107/71, mass n 352822; 1936/70, mass n 347683; (Conf 1551/70, mass n 347413; 3822/69, mass n 344143).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)