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Sez. 3, Sentenza n. 10193 del 15/10/1998 (Rv. 519733 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Pronuncia del giudice di merito accertante la prosecuzione della condotta illecita fino ad epoca non coperta da prescrizione - Impugnazione esplicita di un tal capo della sentenza - Necessità - Conseguenze - Nel caso di mancata impugnazione - Giudizio di Cassazione - Rilevabilità d'ufficio della prescrizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519733-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

In tema di azione disciplinare contro i notai, la sentenza del giudice di merito la quale, invece di considerare l'azione prescritta perché esercitata oltre il limite quadriennale decorrente dalla data in cui è cessata la condotta illecita, accerti che questa si è protratta sino ad una certa data a partire dalla quale il tempo della prescrizione non è ancora decorso, deve essere considerata alla stregua di una sentenza che risolve in senso negativo la questione di prescrizione, e che perciò va impugnata, per difetto di motivazione, quanto all'accertamento relativo al tempo fino al quale si è protratta la condotta, e, per violazione di norma di diritto, quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione dell'azione. Da ciò consegue che, in caso di mancata espressa impugnazione di tali punti della sentenza, la Corte di Cassazione non possa intervenire, d'ufficio, sulla vicenda prescrittiva, in quanto ogni dichiarazione di improcedibilità per avvenuta prescrizione dell'azione, finirebbe con l'essere esercitata sulla base di un accertamento dei fatti contrario a quello compiuto dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)