diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3559 del 07/04/1998 (Rv. 514292 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Prescrizione dell'azione disciplinare - Termine - Decorrenza - Condizioni - Effetti - Improcedibilità sopravvenuta dell'azione - Rilevabilità di ufficio in sede di legittimità - Conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Necessità - Esame del ricorso nel merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514292-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione sia stata commessa, ancorché "vi siano stati atti di procedura" (art. 146 legge 89/1913), senza che spieghino, all'uopo, alcuna efficacia interruttiva o sospensiva la contestazione delle infrazioni, il procedimento disciplinare, le pronunce del consiglio notarile o del tribunale (un'ipotesi di sospensione essendo, per converso, configurabile per effetto della pendenza di un procedimento penale: Corte Cost. 2.2.1990, n. 40). Lo spirare del termine di prescrizione dell'azione disciplinare determina, "ipso facto", l'improcedibilità sopravvenuta della medesima, rilevabile anche di ufficio ed in sede di giudizio di legittimità, ove è da cassare senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame, nel merito, dei motivi di ricorso, pur se articolati sotto il profilo della violazione di legge.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)