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Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 29/01/2013 (Rv. 624954 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Regime di impugnabilità delle sentenze - Modifiche normative - Sentenza non definitiva pronunciata anteriormente all'1 marzo 2006 - Riserva di impugnazione - Sentenza definitiva pubblicata successivamente alla predetta data - Impugnazione congiunta delle due sentenze - Ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. - Necessità.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624954-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Poiché nei giudizi di opposizione all'esecuzione conclusi con sentenza definitiva pubblicata a partire dal 1° marzo 2006 (e prima del 4 luglio 2009) tale decisione - a norma dell'art. 616 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - non è impugnabile con l'appello ed è perciò soggetta al ricorso immediato per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., ai sensi della medesima disposizione va determinato anche il regime impugnatorio della sentenza non definitiva pronunciata nello stesso giudizio di opposizione all'esecuzione, pubblicata in epoca precedente l'entrata in vigore della descritta modifica normativa ed assoggettata a riserva di impugnazione nel vigore del testo originario dell'art. 616 cod. proc. civ.: trattasi, infatti, di impugnazione congiunta, ex art. 340, secondo comma, cod. proc. civ., che va regolata dalla legge che detta il regime di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, e vigente alla data di pubblicazione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)