Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 23/10/2012 (Rv. 624054 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Abrogata previsione dell'inappellabilità della sentenza pronunciata sull'opposizione all'esecuzione - Applicabilità anche alle opposizioni a precetto - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
L'art. 616 cod. proc. civ., nel periodo di tempo in cui ha previsto l'inappellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione (e cioè tra il 1° marzo 2006, ex art. 22 legge 24 febbraio 2006 n. 52, ed il 4 luglio 2009, ex art. 58 legge 18 giugno 2009 n. 69), si applica sia ai giudizi di opposizione a precetto, sia a quelli di opposizione ad un'esecuzione già iniziata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)