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Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 23/10/2012 (Rv. 624054 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Abrogata previsione dell'inappellabilità della sentenza pronunciata sull'opposizione all'esecuzione - Applicabilità anche alle opposizioni a precetto - Necessità.
Stato
decisa il 2012-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624054-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

L'art. 616 cod. proc. civ., nel periodo di tempo in cui ha previsto l'inappellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione (e cioè tra il 1° marzo 2006, ex art. 22 legge 24 febbraio 2006 n. 52, ed il 4 luglio 2009, ex art. 58 legge 18 giugno 2009 n. 69), si applica sia ai giudizi di opposizione a precetto, sia a quelli di opposizione ad un'esecuzione già iniziata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)