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Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 28/11/1975 (Rv. 378270 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICAZIONE OBBLIGATORIA - INSUSSISTENZA - ESPRESSA VOLONTA DELLE PARTI - MANCANZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1975-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378270-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICAZIONE OBBLIGATORIA - INSUSSISTENZA - ESPRESSA VOLONTA DELLE PARTI - MANCANZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La normativa speciale contenuta nella convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 - resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n 1621, e percio entrata a far parte dello ordinamento giuridico italiano - non va obbligatoriamente applicata ai trasporti internazionali, poiche la sua applicabilita in concreto e lasciata alla disponibilita delle parti, che abbiano in tal senso manifestato la loro volonta. In Mancanza invece di una tale volonta, la normativa applicabile al singolo contratto di trasporto internazionale e quella risultante dalla regola di diritto internazionale privato contenuta nell'art 25, primo comma, delle Disposizioni, preliminari al codice civile, sulla legge in generale.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25 com. 1, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)