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Sez. 3, Sentenza n. 10 del 06/01/1982 (Rv. 417695 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417695-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. L, lett. K), sia - in Mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova. (Conf 1034/78, mass n 390378; (Conf 3983/75, mass n 378270).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)