Sez. 1, Sentenza n. 18953 del 28/09/2005 (Rv. 583414 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Obbligo di riparazione - Limite - Pregiudizi causati dal ritardo eccessivo nella definizione del giudizio - Perdita di "chance" - Indennizzabilità - Inclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del principio della ragionevole durata del processo, il danno patrimoniale indennizzabile, pur essendo circoscritto esclusivamente alle conseguenze negative sul patrimonio della parte (nella specie, libero professionista) derivanti, in via immediata e diretta, dal prolungarsi della causa oltre il suo termine ragionevole, comprende anche il pregiudizio subito per perdita di "chances", se l'interessato dimostra, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la indebita protrazione del processo ha impedito il verificarsi di concrete ed effettive occasioni suscettibili di procurargli risultati economici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)