Sez. L, Sentenza n. 1136 del 04/02/1994 (Rv. 485212 - 01)
Decadenza - Impedimento della decadenza - In genere | Richiesta di un pagamento solo parziale - Efficacia - Fattispecie relativa al termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 ed al diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ex sentenza costituzionale n. 497 del 1988.
Decadenza - Impedimento della decadenza - In genere
Qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto al termine di decadenza, la richiesta di un pagamento solo parziale, la quale rientra nelle facoltà del creditore ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., vale ad impedire la decadenza anche in ordine alla frazione residua del credito. (Principio affermato, nella specie, con riguardo al termine di decadenza previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 ed al credito avente ad oggetto la rivalutazione - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988 - dell'indennità di disoccupazione di lire ottocento di cui all'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974 n. 114).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Legge 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)