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Sez. L, Sentenza n. 7395 del 12/08/1994 (Rv. 487726 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Richiesta nel termine ex art. 129 R.D. legge n. 1827 del 1935 - Inadempimento della decadenza - Successiva richiesta della rivalutazione ex sentenza n. 497 del 1988 della Corte Costituzionale - Assoggettabilità al predetto termine - Esclusione - Prescrizione decennale - Operatività.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487726-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

La richiesta dell'indennità di disoccupazione entro il termine previsto dall'art. 129 del R.D.L 4 ottobre 1935 n. 1827 impedisce la decadenza e fa si che l'assicurato, il quale abbia accettato il pagamento parziale (art. 1181 cod. civ.) costituito dall'importo dell'indennità senza la rivalutazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988), possa poi chiedere tale integrazione senza essere assoggettato al termine predetto, restando il diritto all'integrazione stessa soggetto non alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., che riguarda crediti liquidi ed esigibili, ma alla prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)