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Sez. L, Sentenza n. 7393 del 12/08/1994 (Rv. 487724 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Riscossione dell'indennità senza l'adeguamento ex sentenza n. 497 del 1988 - Rinuncia alla parte residua o esaurimento del rapporto ai fini dell'applicabilità della citata sentenza - Configurabilità - Esclusione - Diritto alla rivalutazione - Persistenza - Prescrizione - Termine decennale.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487724-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il ricevimento, da parte dell'assicurato, dell'indennità di disoccupazione nella misura nominale enunciata dalla legge, senza l'adeguamento spettante ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988, non implica rinuncia alla parte residua del credito - essendo facoltà del creditore art. 1181 cod. civ.) accettare un pagamento parziale senza necessità di riserva per il residuo - né determina l'esaurimento del rapporto e l'insensibilità del medesimo alla suindicata pronuncia, rimanendo il diritto a tale rivalutazione soggetto non alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., che riguarda crediti liquidi ed esigibili, ma alla prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)