diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15999 del 19/12/2001 (Rv. 551230 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione - Diffusione a mezzo stampa - Responsabilità civile del giornalista - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551230-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che (e solo che) corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto - interrogazione (poiché, in una tale ultima evenienza, invece, egli dovrà provare, per andare esente da responsabilità, e secondo la regola generale che presiede all'esercizio del diritto di cronaca, la verità intrinseca del fatto riferito, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la correttezza formale dell'esposizione). (Vedi Cass. Penale 30.9.1987, Saraceni; 2 marzo 1999, Mennella; 23 febbraio 2000, Scalfari; ss.uu. 30 maggio 2001, Galiero).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)