Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 05/05/1995 (Rv. 492093 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Terzo che diffonda a mezzo stampa il contenuto di una interrogazione od interpellanza lesivo dell'altrui reputazione - Responsabilità civile - Sussistenza - Esimente di cui all'art. 68, primo comma Cost. - Applicabilità - Esclusione.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, pur non concretando, in senso stretto, voti né opinioni espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, costituiscono atti tipici del singolo parlamentare, riconosciuti dal diritto costituzionale ed espressamente previsti nei regolamenti delle camere, sicché, anche in relazione ad essi, i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per il loro eventuale contenuto diffamatorio. La ricorrenza di tale specifica esimente non tocca l'oggettiva illiceità dell'atto; con la conseguenza che sussiste la responsabilità civile dei terzi estranei che abbiano concorso con il parlamentare nel diffondere, a mezzo della stampa, il contenuto degli indicati atti che sia lesivo dell'altrui reputazione. (Nella specie, società editrice e giornalista di periodico riproducente un'intervista ad un parlamentare di contenuto sostanzialmente coincidente ad un'interrogazione parlamentare dallo stesso presentata). (Vedi Cass. pen. Sez. V, del 30.9.1987, Saraceni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)