Sez. 3, Sentenza n. 15270 del 04/07/2006 (Rv. 591454 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione - Mancata indicazione del nome del soggetto leso - Individuazione da parte del giornalista - Esercizio del diritto di cronaca - Configurabilità - Condizioni.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, che abbia chiaro riferimento a un soggetto, pur senza nominarlo, anche se il giornalista espliciti tale nominativo, purchè sia stata accertata la corrispondenza degli elementi soggettivi forniti dall'interrogazione con il soggetto individuato. Pertanto, il giornalista non risponde della verità dei fatti indicati nell'interrogazione parlamentare se non nel caso in cui abbia errato nell'identificazione di quel soggetto, restando altrimenti nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca la chiarificazione al lettore di ciò che risulta evidente agli esperti del settore relativamente al contenuto dell'interrogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)