Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 22/06/2017 Ud. (dep. 18/01/2018) Rv. 272072 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Applicazione del divieto - Criteri - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione o del rinvio che, per effetto del mutamento della struttura del reato continuato per essere la regiudicanda satellite divenuta la più grave, apporti per uno dei fatti unificati dalla identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione della corte di appello che, in sede di giudizio di rinvio, tenuto conto del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dal d.l. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014 n. 79, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva individuato come nuovo reato più grave quello di cui all'art. 629 cod. pen. e rideterminato per esso la pena base in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati come reato-satellite dal giudice precedente, irrogando comunque, per gli aumenti a titolo di continuazione, una pena complessivamente inferiore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)