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Sez. 2, Sentenza n. 6100 del 15/01/2026 Cc. (dep. 13/02/2026) Rv. 289281-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Applicazione - Criteri.
Stato
decisa il 2026-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289281-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, nel modificare la struttura del reato continuato diversamente qualificando la fattispecie più grave ed esplicitando l'aumento di pena per il reato satellite, non indicato dal primo giudice, irroghi una pena complessivamente non superiore a quella inflitta in primo grado.

Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)