Sez. 6 - , Sentenza n. 30164 del 02/04/2019 Ud. (dep. 09/07/2019) Rv. 276229 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello - Divieto di "reformatio in pejus" - Omessa indicazione dell'aumento per ciascun reato in continuazione - Presunzione di aumento in misura uguale per tutti i reati - Esclusione - Possibilità per il giudice d'appello di rideterminare la pena - Limite della necessaria riduzione rispetto a quella irrogata in primo grado - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di divieto di "reformatio in pejus" in appello, l'omessa specificazione dei singoli aumenti di pena disposti in primo grado in relazione a plurimi reati continuati, non consente di presumere che l'aumento sia stato operato in misura eguale per ciascuno di essi, sicchè ben può il giudice del gravame, dichiarato il proscioglimento per alcuni reati, rideterminare la pena applicando un aumento per la continuazione che non sia proporzionalmente ridotto, purchè la pena finale risulti inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)