Sez. 3, Sentenza n. 284 del 05/02/1971 (Rv. 349757 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Nel giudizio di rinvio, in cui la causa perviene ad istruttoria chiusa, l'eccezionale facolta accordata dall'art 394 cod proc civ alle parti di svolgere attivita assertiva e probatoria diversa da quella formulata nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, sorge solo quando la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione abbia determinato un mutamento di situazione, tale da far nascere l'esigenza di nuove e diverse attivita difensive, come nei casi in cui sia stata ritenuta applicabile una legge sopravvenuta o siano stati riscontrati vizi del procedimento che abbiano impedito il pieno Esercizio dei diritti spettanti alle parti, oppure sia stata data una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso. All'infuori di queste ipotesi, e cio con riferimento alle sentenze di Cassazione pronunciate ex art 384, primo comma, cod proc civ, non e configurabile quella situazione di necessita che sola consente nell'ambito della previsione dell'art 394, terzo comma, cod proc civ lo svolgimento di una nuova attivita assertiva e probatoria in Sede di giudizio di rinvio. (nella specie la Corte di Cassazione ha ribadito che la produzione del documento contrattuale, avvenuta nel giudizio di primo rinvio e relativo al controverso inadempimento della vendita di una azienda, era precluso dal divieto di nuove prove nel giudizio di rinvio, di gia affermato nel secondo giudizio di Cassazione. (V 2632'69, mass n 342258).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)