Sez. L, Sentenza n. 1292 del 09/02/1994 (Rv. 485247 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Compenso ex art. 2108 cod. civ. - Determinazione contrattuale in misura inferiore al 10 per cento ex art. 5 R.D.L. n. 612 del 1923 - Liceità - Condizione - Base di calcolo della maggiorazione - Individuazione - Esclusione contrattuale di alcuni emolumenti - Ammissibilità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario
In tema di compenso per lavoro straordinario, l'art. 2108 cod. civ. impone all'autonomia collettiva l'unico limite della necessaria maggiorazione del compenso stesso rispetto a quello dovuto per le prestazioni ordinarie, con la conseguenza che, quando per la determinazione dell'entità della maggiorazione non possa farsi applicazione del disposto dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 612 (nella specie, in relazione al rapporto di lavoro di dipendenti da impresa esercente il servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua) e dell'ivi prevista misura del 10 per cento, non può ritenersi contrastante con alcuna norma imperativa la clausola contrattuale che stabilisca una maggiorazione di misura inferiore, così come, attesa l'inesistenza di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, non può escludersi la legittimità della stessa clausola ove, senza sottrarsi al principio posto dal citato art. 2108 cod. civ., escluda dalla base di computo della maggiorazione stessa taluni emolumenti di natura retributiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)