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Sez. L, Sentenza n. 1577 del 22/04/1975 (Rv. 375168 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - LIMITI - CONDANNA PENALE - MANCANZA - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO, AMNISTIA E PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375168-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - LIMITI - CONDANNA PENALE - MANCANZA - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO, AMNISTIA E PRESCRIZIONE.*

A norma dell'art 4 del RD 17 agosto 1935 n 1765, il lavoratore rimasto vittima di un infortunio puo agire per il risarcimento del danno contro il datore di lavoro quando a carico di quest'ultimo sia intervenuta, per il fatto da cui l'infortunio e derivato, una sentenza penale di condanna, ovvero quando l'accertamento della sua responsabilita penale sia precluso dalla sopravvenuta Estinzione del reato, ancorche non dichiarata dal giudice penale, per morte dell'imputato, per amnistia e, dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1967 n 22, anche per prescrizione. (V 2437/72, mass n 359891; 271/69, mass n 338253).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)