Sez. 3, Sentenza n. 2437 del 14/07/1972 (Rv. 359891 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - LIMITI - MANCANZA DI UNA CONDANNA PENALE - AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA CONTRO IL DATORE DI LAVORO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - LIMITI - MANCANZA DI UNA CONDANNA PENALE - AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA CONTRO IL DATORE DI LAVORO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 4 del RD 17 agosto 1935 n 1765 il datore di lavoro, che abbia provveduto alla Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e esonerato dalla responsabilita civile per gli infortuni del suo dipendente prestatore d'opera, salvo che per il fatto, dal quale l'infortunio e derivato, sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Peraltro, la Mancanza di una condanna penale non e sempre preclusiva dell'Azione civile di responsabilita contro il datore di lavoro, che e esperibile nell'ipotesi di Estinzione del reato per morte dell'imputato o per amnistia, non solo quando il procedimento penale si concluda con la relativa sentenza di non doversi procedere, ma anche ove i suddetti eventi estintivi del reato si siano verificati prima dell'inizio dell'Azione penale impedendone l'Esercizio. (V 271'69, mass n 338253).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)