Sez. L, Sentenza n. 5423 del 09/10/1980 (Rv. 409297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO E RICHIESTA DI RIASSUNZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO E RICHIESTA DI RIASSUNZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO.*
Mentre il lavoratore che ha subito il licenziamento, e che intenda provocare gli effetti previsti dall'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604, ha soltanto l'Onere di provare, a norma dell'art 2697, primo comma, cod civ, la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la sua risoluzione ad opera del datore di lavoro, per contro spetta a quest'ultimo, se vuole evitare quegli effetti, provare, in virtu del secondo comma del citato art 2697, l'inapplicabilita della legge suddetta a causa del numero dei dipendenti occupati (art 11 legge n 604 del 1966). (Conf 5320/78, mass n 395085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)