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Sez. L, Sentenza n. 4889 del 16/09/1982 (Rv. 422899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DI DIPENDENTI - PRESUPPOSTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA SUA SUSSISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - DEDUZIONE DELL'INSUSSISTENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRECLUSIONI EX ARTT. 416, SECONDO COMMA E 437, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DI DIPENDENTI - PRESUPPOSTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA SUA SUSSISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - DEDUZIONE DELL'INSUSSISTENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRECLUSIONI EX ARTT. 416, SECONDO COMMA E 437, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

La sussistenza del numero minimo di dipendenti richiesto, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per la applicabilità dell'art. 18 della stessa legge, concernente la reintegrazione del lavoratore licenziato, costituisce una condicio iuris per l'Esercizio dell'Azione del lavoratore e, in quanto tale, deve essere verificata d'ufficio dal giudice, con la conseguenza che il datore di lavoro - cui nessuna norma impone di provare la consistenza numerica della sua impresa ai fini della inapplicabilità della tutela reale prevista dal citato art. 18 - può allegarne la Mancanza senza incontrare ostacolo nelle preclusioni stabilite dagli artt. 416, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ., le quali si riferiscono alle eccezioni, processuali o di merito, in senso proprio. (V 5423/80, mass n 409297; (V 5320/78, mass n 395085; (contra 1957/81, mass n 412657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)