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Sez. 5, Sentenza n. 1133 del 21/10/2008 Ud. (dep. 13/01/2009) Rv. 242542 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Nomina del difensore d'ufficio non individuato nell'elenco ex art. 97, comma secondo, cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242542-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO

È legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del difensore di fiducia, di un avvocato non individuato nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. ma immediatamente reperibile. (Nel caso di specie, nel corso del giudizio d'appello, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia era stato nominato difensore d'ufficio un avvocato presente in aula).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)