Sez. 5, Sentenza n. 35178 del 20/09/2005 Ud. (dep. 30/09/2005) Rv. 232569 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO | Nomina, in assenza del difensore d'ufficio, di un difensore non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense, ex art. 97, comma secondo, cod. proc. pen. - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO
Non sussiste la nullità della sentenza nel caso in cui il giudice, nel corso del giudizio, in assenza del difensore d'ufficio regolarmente citato e non comparso, designi quale difensore un legale, occasionalmente presente in aula, non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.), posto che la disciplina dettata dall'art. 97, comma quarto - che prevede l'obbligo di nominare, in tal caso, un difensore d'ufficio iscritto nel suddetto elenco - fa riferimento al difensore immediatamente riperibile e non richiama le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e che, in ogni caso, l'ultima parte del succitato art. 97, comma quarto, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)