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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21700 del 29/07/2021 (Rv. 662047 - 01)

Stato
decisa il 2021-07-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662047-01

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, con la conseguenza che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza e, in particolare, sulla parte convenuta nel giudizio civile nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l'accertata estraneità a detto rapporto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)