Sez. 5, Sentenza n. 25790 del 05/12/2014 (Rv. 633657 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Terzo chiamato in causa - Formulazione, da parte sua, di domande - Coinvolgimento nel rapporto sostanziale definito con sentenza - Sussistenza - Conseguenza - Solidarietà con le altre parti ai fini del pagamento dell'imposta.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema d'imposta di registro, il terzo, chiamato in giudizio, che abbia formulato domande aventi rilievo nel processo, non è estraneo al rapporto sostanziale, che è l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta, sicché è obbligato in solido con le altri parti, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al pagamento del tributo dovuto in relazione alla sentenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)