Sez. 2, Sentenza n. 245 del 09/02/1963 (Rv. 260329 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - COMPENSO - SPESE DI PERIZIA - ONORARI SPETTANTI AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - RICHIESTA DEGLI ONORARI - DOMANDA AUTONOMA IN GIUDIZIO INDIPENDENTE DAL PROCESSO IN CUI SIA STATO ESPLETATO L'INCARICO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - COMPENSO - SPESE DI PERIZIA - ONORARI SPETTANTI AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - RICHIESTA DEGLI ONORARI - DOMANDA AUTONOMA IN GIUDIZIO INDIPENDENTE DAL PROCESSO IN CUI SIA STATO ESPLETATO L'INCARICO.*
Il consulente tecnico d'ufficio per ottenere il pagamento di quanto dovutogli per l'opera prestata - oltre al decreto del giudice che lo ha nominato (art 24 disposizione attuazione cod proc civ) e al procedimento ingiuntivo (artt 633 segg cod proc civ) - puo anche adire il giudice civile con una domanda autonoma, indipendentemente dal processo in cui ha espletato l'incarico commessogli dal giudice. La pronuncia sulle spese contenute nella sentenza che definisce il giudizio in cui il consulente tecnico d'ufficio ha esercitata la sua funzione non e a questi opponibile, poiche il principio della soccombenza, riguarda soltanto le parti. Il compenso al consulente tecnico d'ufficio costituisce una spesa per un atto necessario al processo che l'ausiliario del giudice compie nell'interesse generale, superiore della giustizia e in quello comune delle parti, le quali sono, pertanto, durante il processo tenute in solido a pagarlo al consulente, salvo il regolamento finale, tra loro, delle spese di causa in base al principio della soccombenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)