Sez. 2, Sentenza n. 2315 del 02/03/2000 (Rv. 534522 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Compenso liquidatogli dal giudice ai sensi dell' art. 11 legge 319/1980 - Titolo provvisoriamente esecutivo - Conseguenze - Ricorso per decreto ingiuntivo per la medesima prestazione - "Ne bis in idem" - Configurabilità.
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Ai sensi dell' art. 11, quarto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto, per il principio "ne bis in idem", il C.T.U. non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima causa petendi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)